Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili interviene in materia di equipollenza tra la formazione professionale continua e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi, di cui all'art. 4 del decreto 24 settembre 2014, n. 202, con riferimento ai corsi organizzati ed accreditati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento Fpc.
Nel pronto ordini n. 11/2023 pubblicato il 17 febbraio, si afferma come i corsi equipollenti consentono agli iscritti di conseguire i crediti formativi utili per l'iscrizione nel registro dei gestori della crisi.
A tal fine, l’Ordine deve rilasciare ai partecipanti gli attestati contenenti le indicazioni fornite con l’informativa Cndcec n. 31/2018.
Nello specifico, detta informativa elencava gli elementi che deve avere l'attestato rilasciato dall’Ordine e cioè:
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