In via sperimentale e limitatamente agli anni 2016 e 2017, è stato istituito dall’articolo 32, comma 8, Dlgs n. 150/2015 un premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Con circolare n. 41 del 3 ottobre 2017 l’Inail ha fornito le istruzioni per l’assicurazione degli allievi iscritti ai predetti corsi a partire dall’anno formativo 2017-2018, in considerazione del fatto che è terminato il periodo di applicazione sperimentale previsto per l’anno formativo 2016-2017.
Si specifica che vengono applicate le modalità in vigore prima della sperimentazione, pertanto, ai premi assicurativi dovuti per gli allievi dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari si applica la voce di tariffa per l’attività formativa in genere, che è la 0611 della gestione di riferimento.
Se il percorso formativo stabilisce anche la partecipazione alle lavorazioni svolte all’esterno in azienda, vanno applicate le voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta, previa presentazione di apposita denuncia telematica di variazione, qualora il rischio assicurato non sia presente nella posizione assicurativa territoriale interessata.
La circolare n. 41/2017 precisa che:
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