Corsi di formazione sicurezza: può tenerli anche l’associato in partecipazione

Pubblicato il 15 luglio 2014 La Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza e salute del Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 14 dell’11 luglio 2014, ha risposto ad un’istanza volta a conoscere l’interpretazione del concetto di “diretta emanazione” o “partecipazione” con riferimento all’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.

In particolare il suddetto accordo, inerente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008, individua al punto 1 i soggetti formatori del corso e stabilisce che “le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.

Le linee guida applicative ed integrative del citato Accordo Stato Regioni, chiariscono che le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché gli organismi paritetici, devono svolgere le attività formative direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza utilizzare strutture esterne se non accreditate.

Ebbene, la Commissione, analizzata giuridicamente la figura contrattuale dell’associazione in partecipazione, ha concluso affermando che quest’ultima soddisfa il requisito della “diretta emanazione” prescritta dall’accordo citato, in quanto lo svolgimento dell’attività formativa è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato.
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