Corsi di formazione sicurezza: può tenerli anche l’associato in partecipazione
Pubblicato il 15 luglio 2014
La Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza e salute del Ministero del Lavoro, con l’
interpello n. 14 dell’11 luglio 2014, ha risposto ad un’istanza volta a conoscere l’interpretazione del concetto di “
diretta emanazione” o “
partecipazione” con riferimento all’
Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.
In particolare il suddetto accordo, inerente i
corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008, individua al punto 1 i soggetti formatori del corso e stabilisce che “le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o
direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.
Le linee guida applicative ed integrative del citato Accordo Stato Regioni, chiariscono che le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché gli organismi paritetici, devono svolgere le attività formative direttamente o per mezzo di
strutture formative proprie o almeno partecipate, senza utilizzare strutture esterne se non accreditate.
Ebbene, la Commissione, analizzata giuridicamente la figura contrattuale dell’
associazione in partecipazione, ha concluso affermando che quest’ultima soddisfa il requisito della “
diretta emanazione” prescritta dall’accordo citato, in quanto lo svolgimento dell’attività formativa è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato.