Corruzione e concussione: continuità normativa tra le nuove e le vecchie disposizioni
Pubblicato il 13 marzo 2013
Con la
sentenza n. 11792 del 12 marzo 2013, la Corte di cassazione ha risposto alla questione posta dall’imputato in un procedimento per concussione e per corruzione con riferimento all’esatta qualificazione giuridica dei fatti nella specie accertati, in conseguenza dell’entrata in vigore della
Legge 6 novembre 2012 n. 190.
Tale legge, infatti, nel novellare la disciplina di vari reati contro la pubblica amministrazione, ha sostituito l’articolo 317 del Codice penale con l’introduzione di una nuova fattispecie di “
concussione”, configurabile ora solo per costrizione, ed ha introdotto l’articolo 319-quater, riguardante la nuova figura criminosa della “
induzione indebita a dare o promettere utilità”.
In considerazione del fatto che, nella specie, la condotta ritenuta a carico dell’imputato era stata concretamente ritenuta dai giudici di merito integrante un’ipotesi di concussione per induzione continuata, il problema che si poneva era quello di chiarire se a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge fosse ipotizzabile una
abolitio criminis con riferimento alla vecchia ipotesi di concussione per induzione ovvero fosse ravvisabile una mera successione di leggi penali nel tempo essendo riconoscibile una continuità di tipo di illecito tra il precedente reato di concussione per induzione e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui al nuovo articolo 319-quater del Codice penale.
Privilegiando questa seconda soluzione, la Suprema corte ha spiegato come occorre riconoscere una continuità normativa tra la vecchia e la nuova fattispecie, con conseguente applicazione retroattiva della disposizione sopravvenuta più favorevole in ragione dell’abbassamento dei limiti edittali.
Con rifermento, poi, alla istigazione alla corruzione, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui
“vi è continuità normativa tra le nuove disposizioni in materia di istigazione alla corruzione contenute nei commi 1 e 3 dell’articolo 322 Codice penale, come sostituite dalla legge n. 190 del 2012, e le previgenti disposizioni contenute negli stessi commi, in quanto la finalità di tali modifiche è stata esclusivamente quella di adeguare le due fattispecie incriminatrici della istigazione alla corruzione, ivi previste, alla nuova figura criminosa della corruzione per l’esercizio delle funzioni, di cui all’articolo 318 Codice penale, anch’esso sostituito dalla stessa legge n. 190 del 2012: ciò fatto salvo il divieto dl applicazione retroattiva delle nuove norme, ex art. 2 comma 4 Codice penale, nella parte in cui risultano ampliata la portata operativa della nuova fattispecie di corruzione di cui al predetto art. 318 (che assorbe la ‘vecchia’ ipotesi della corruzione impropria) ed incrementata la relativa cornice sanzionatoria”.