Un bookmaker operante nel settore delle scommesse sportive chiede di conoscere il regime IVA applicabile ai corrispettivi dati ai Punti di Raccolta per il servizio reso, in particolare per quanto riguarda l’esonero dall'obbligo di emissione della fattura e dall'obbligo di certificazione.
Con la risposta n. 242 del 3 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate riassume la normativa applicabile al caso ritenendo che le operazioni indicate siano riconducibili tra quelle di cui ai nn. 6) e 7) del comma 1 dell'articolo 10, Decreto IVA.
Nello specifico:
In questo panorama si innesta anche l’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 che stabilisce che non siano soggette a fatturazione alcune operazioni, tra cui quelle del n. 7), escludendo, invece, quelle indicate al n. 6), poiché questi compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate.
Inoltre, l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA, mentre dispone l'obbligo di fatturazione per alcune specifiche operazioni per le quali l'IVA non è dovuta, lo esclude per i
corrispettivi relativi alle operazioni di cui al numero 6) del citato articolo 10; questi, pertanto, possono essere solo annotati nel registro dei corrispettivi.
Sintetizzando, le operazioni di cui ai nn. 6) e 7) suddetti non sono soggette all’obbligo di certificazione, agli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, ai sensi degli articoli 1 e 2, D.lgs. n. 127/2015; permane, però, l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.
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