Dopo aver fornito un primo commento alla disciplina dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, Assonime torna sulle novità di carattere normativo intervenute nel primo periodo di applicazione di questo nuovo adempimento.
Nella circolare n. 24/2019, appunto sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, vengono analizzate le novità da un punto di vista normativo che riguardano:
il nuovo termine di trasmissione dei dati;
il periodo di moratoria dall’applicazione delle sanzioni;
la lotteria degli scontrini.
Assonime ricorda come la normativa sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ponga a capo di tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
L’obbligo scatterà dal prossimo 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti passivi, mentre è entrato in vigore dallo scorso 1° luglio per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Per facilitare l’adempimento, però, l’Agenzia ha previsto un periodo transitorio di sei mesi, durante il quale sia la memorizzazione che l’invio dei corrispettivi possono essere assolti con strumenti diversi dai registratori telematici, e l’invio dei dati può essere effettuato entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario.
Nella circolare n. 24/2019, Assonime evidenzia come le difficoltà che avevano spinto il legislatore a concedere questo periodo transitorio non sono state, di fatto, superate: molti sono infatti gli operatori che hanno denunciato la loro difficoltà a reperire sul mercato i registratori telematici necessari per l’invio dei dati. L’Amministrazione finanziaria, nonostante sia venuta a conoscenza di questo fatto, non sembra però intenzionata a prolungare il periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro, e il 30 giugno 2020, per gli altri soggetti il cui nuovo obbligo scatterà dall’inizio del nuovo anno.
Secondo l’Agenzia il rinvio dell’entrata in vigore dell’obbligo con una “moratoria sulle sanzioni” non è possibile per una questione di minor gettito, rispetto a quanto stimato con l’introduzione della normativa sui corrispettivi telematici.
Riprendendo alcune risposte ad interrogazioni parlamentari rilasciate dalla stessa Agenzia, la circolare di Assonime propone come possibile soluzione quella di predisporre un elenco dei soggetti che, pur avendo ordinato i registratori alle aziende produttrici, non li hanno ancora ricevuti. Tuttavia, la stessa ricorda anche come l’Agenzia abbia messo a disposizione di tutti coloro che prima compilavano a mano le ricevute fiscali, una procedura web sul portale Fatture e Corrispettivi, che può essere utilizzata in alternativa al registratore in attesa che lo stesso venga reperito. Inoltre, sono allo studio nuove soluzioni software, proprio per offrire agli esercenti alternative diverse.
In questo periodo di incertezza, infine, il legislatore è intervenuto anche sul fronte delle sanzioni, stabilendo che l'invio dei dati può essere effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza l’applicazione delle sanzioni previste.
Una novità del prossimo anno è anche quella connessa alla cosiddetta “lotteria degli scontrini”.
Nella circolare n. 24, Assonime ricorda la finalità antifrode di questa misura introdotta dal Decreto fiscale 2020 e come lo stesso abbia previsto - per favorire la partecipazione alla lotteria da parte degli acquirenti di beni e servizi - che i premi attribuiti con la lotteria degli scontrini siano esclusi dall’imposizione ai fini IRPEF e da qualsiasi ulteriore prelievo.
Riguardo alle sanzioni connesse con il nuovo adempimento, inoltre, ricorda che è prevista una specifica sanzione di carattere amministrativo, di importo compreso tra 100 e 500 euro, per quanti rifiutino di acquisire o utilizzare il codice fiscale del cliente, oppure non trasmettano all’Agenzia delle Entrate i dati dell’operazione.
Tale disposizione, che è subordinata all’attuazione della lotteria degli scontrini, diverrà efficace dal 1° gennaio 2020.
Per Assonime, però, sarebbe auspicabile un differimento dell’entrata in vigore della suddetta norma sanzionatoria date le incertezze ancora collegate con l’entrata in vigore a regime della disciplina dei corrispettivi telematici e di quella della lotteria degli scontrini.
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