Correzioni ed integrazioni del Cdm al processo amministrativo

Pubblicato il 28 luglio 2012 Nella seduta del 27 luglio 2012, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo introduttivo di interventi correttivi e integrativi al Codice del processo amministrativo in vigore dal 2010. Il fine delle modifiche è quello di rendere più funzionali gli istituti processuali e ridurre i tempi dei processi. Gli interventi principali – messi a punto da una apposita Commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato e composta da magistrati amministrativi, ordinari, avvocati dello Stato, esponenti dell’Accademia e del libero foro – riguardano:

- Competenza del giudice amministrativo: oltre alla conferma della rilevabilità d’ufficio del difetto di competenza territoriale viene introdotta la possibilità di eccepire il difetto di competenza con una richiesta espressa rivolta al giudice entro un tempo determinato. La verifica della competenza viene effettuata in un’apposita udienza in camera di consiglio.

- Chiarezza e sinteticità degli atti processuali e specificità dei motivi: vengono modificati alcuni termini processuali nonché le regole da applicare ai mezzi di impugnazione. In particolare, viene prevista la sanzionabilità, in sede di ripartizione delle spese processuali, della parte che non si attiene ai principi di chiarezza e sintesi degli atti, o anche che difetta nella specificità dei motivi su cui si fonda il ricorso.

- Adeguamento a sentenze costituzionali: le norme del Codice, sia in materia di giudizi elettorali che con riferimento alle impugnazioni delle sanzioni irrogate dalla CONSOB, sono state adeguate a recenti pronunce della Corte costituzionale; in particolare, in materia elettorale, viene previsto che i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni; gli altri atti sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.
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