Corretto utilizzo del lavoro intermittente
Pubblicato il 14 novembre 2014
Il Ministero del Lavoro, con nota prot.
18531 del 5 novembre 2014, ha ribadito che il ricorso al
lavoro intermittente non è legittimo solo in presenza dei
requisiti anagrafici.
Infatti, ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. n.
276/2003, è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente:
- secondo le
esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per
periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell'anno;
- in mancanza di intervento della contrattazione collettiva nazionale, sulla base di quanto contenuto nel D.M. 23 ottobre 2004 che rinvia alla
tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.