Correttivi alla riforma del processo penale all'esame del Governo

Pubblicato il 16 novembre 2023

Tra i provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2023, trova spazio anche lo schema di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della recente riforma del processo penale.

Lo schema di decreto, nel dettaglio, introduce modifiche alle disposizioni del Decreto legislativo n. 150/2022, del Codice penale, del Codice di procedura penale e di alcune leggi speciali.

Imprese, niente giudizio senza prognosi ragionevole di condanna

I correttivi interessano anche il Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Nei confronti di questi ultimi, si prevede che il giudice dell’udienza preliminare sia tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentano di formulare una "ragionevole previsione di condanna".

Niente rinvio a giudizio, quindi, per accertare la responsabilità amministrativa dell'ente, se manca una prognosi ragionevole di condanna.

Si tratta di una modifica imposta dalla necessità di coordinamento con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all’articolo 425, comma 3, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2022.

Processo penale: semplificazione e coordinamento delle misure

Le ulteriori modifiche contenute nel correttivo sono volte a rendere gli istituti interessati coerenti con i principi e i criteri dettati dalla Legge delega n. 134/2021, mediante misure di semplificazione degli specifici meccanismi procedimentali e processuali, e di risoluzione di problemi di coordinamento emersi in sede di applicazione della riforma.

Gli specifici interventi riguardano diversi istituti processuali, a partire dalle disposizioni su procedibilità a querela, processo penale telematico, indagini preliminari, atti e udienze a distanza, notificazioni, processo in assenza, procedimenti speciali, fino alle norme su nuova udienza filtro, rito cartolare in appello e giustizia riparativa.

Pene sostitutive, sentencing limitato

Novità anche in materia di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Si prevede, in particolare, che quando il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, valuti che, in concreto, non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non sia tenuto ad attivare il c.d. meccanismo di sentencing (pronunciando, dunque, un dispositivo di condanna “provvisorio” e dando un avviso alle parti), ma possa pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita.

Indagini preliminari, soluzione stasi dei procedimenti

Sul fronte delle indagini preliminari, i correttivi sono volti a realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione del problema della "stasi" dei fascicoli e dei connessi strumenti dell’avocazione delle indagini da parte del procuratore generale.

E' così previsto un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, controllo esteso alla fase dell’autorizzazione al ritardato deposito degli atti.

Anche la valutazione dei presupposti per il differimento richiesto dal procuratore della Repubblica acquista, così, carattere pienamente giurisdizionale.

Lo schema di decreto, per finire, contiene anche alcune disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del procuratore generale, il cui deposito viene consentito fino alla scadenza dei termini previsti dall’art. 87 del D. Lgs. n.150/2022 per l’operatività a regime del processo penale telematico.

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