No alla sospensione dei contributi contrattuali, cioè dovuti ai sindacati. Le disposizioni emanate dal Governo (D.L. n. 9/2020 e D.L. n. 18/2020), che sospendono temporaneamente gli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro, riguardano esclusivamente i contributi previdenziali e assistenziali, escludendo di fatto il versamento dei contributi contrattuali.
A ricordarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1946 dell’11 maggio 2020, riepilogando alcuni esempi di compilazione della denuncia aziendale Uniemens.
In caso di sospensione dei versamenti di contributi INPS, ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento <ContribuzioneSospesa> l’azienda riporterà un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti.
Nell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, invece, occorre riportare:
Quindi, nel relativo modello F24 risulterà l’eventuale importo dei contributi obbligatori non sospesi e quello dei contributi contrattuali.
Pertanto, a titolo di esempio:
Laddove l’azienda fruisca del conguaglio di somme anticipate per conto dell’Istituto Previdenziale (es. CIGO), con contestuale sospensione degli obblighi contributivi e versamento dei contributi contrattuali, ai fini Uniemens occorre operare nel seguente modo:
Pertanto, a titolo di esempio:
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