Coronavirus. Per i dazi doganali è proroga del pagamento

Pubblicato il 22 aprile 2020

L’Agenzia delle Dogane proroga il pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020 agli operatori che certifichino di aver subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione del fatturato a causa del Coronavirus.

Lo si legge nella determinazione direttoriale 121878/2020, con la quale viene prorogato di 30 giorni il pagamento dei diritti doganali in scadenza nel periodo indicato, senza l’applicazione di interessi e sanzioni.

Le condizioni per la sospensione restano legate ad un calo del fatturato.

Nello specifico, per beneficiare del differimento dei diritti doganali gli operatori economici devono certificare, con autodichiarazione, di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato:

Si ricorda che tale proroga era stata già disposta dall’articolo 92, comma 3 del Decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020), che però aveva previsto il differimento dei diritti doganali con pagamento entro il 30 aprile di ulteriori 30 giorni, per i soli spedizionieri ossia per gli operatori i cui codici ATECO erano elencati nella nota n. 98638/2020 (trasportatori e operatori di logistica).

Tuttavia, la crisi di liquidità delle aziende italiane causata dall’emergenza COVID-19 ha spinto molte Associazioni di categoria a chiedere di estendere la proroga anche ad altri soggetti professionali.

Così, come si legge nella nota alle Associazioni n. 121877/2020, l’Agenzia delle Dogane supera i vincoli inizialmente posti ed estende le facilitazioni di pagamento ad una platea più ampia di operatori.

Non più, quindi, solo i trasportatori, ma anche tutti i soggetti titolari di “conto di debito”, ricorrendo una situazione di grave difficoltà di carattere economico o sociale, possono beneficiare della proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 23 aprile e la data dell’ 8 maggio 2020, senza pagamento di interessi e sanzioni.

Coronavirus. Differimento dei dazi doganali con autocertificazione

Nella nota n. 121877/2020 si prevede che il differimento del pagamento dei diritti doganali potrà essere richiesto anche da tutti gli altri operatori economici, utilizzando l’apposito modello di autocertificazione allegato, purché sussistano le condizioni previste dall’art. 112 comma 3 del Regolamento UE 952/2013.

In particolare, la proroga è concessa agli operatori che ne facciano richiesta e certifichino, in forma asseverata da un commercialista o revisore, di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato nei limiti sopra indicati.

Resta ferma la facoltà degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli di effettuare diverse valutazioni sulla base di istanze individuali, supportate nella autocertificazione da ulteriori ragioni che possono aver determinato all’impresa una carenza di liquidità ovvero effetti di natura sociale.

La valutazione della riduzione del fatturato deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del conto di debito, dunque:

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