Il Mef chiarisce la portata delle disposizioni sulla moratoria sui mutui, ex articolo 56 del Dl 18/2020 (Cura Italia), per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 (Coronavirus).
Vale per i professionisti.
Alla moratoria, infatti, accedono: le micro (le cc.dd. partite Iva), piccole e medie imprese (Pmi), i professionisti e le ditte individuali.
Inoltre sono bloccate, fino al 30 settembre 2020, le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e le rate di prestiti e canoni in scadenza (il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata).
È prevista espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, banche e fruitori.
Dunque, imprese e professionisti:
Con una nota del 22 marzo 2020 sul sito, il Mef fornisce un breve commento esplicativo.
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
Alle moratorie sono ammesse: le micro, piccole e medie imprese (Pmi), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.
Si ricorda che, secondo la definizione della Commissione europea, sono Pmi: le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Sono ricompresi tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva.
L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis (non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).
In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Sul punto il Mef spiega che, dal momento che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, le misure del Cura Italia non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza), nell’accezione utilizzata dalle Autorità di vigilanza europee, quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa, che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se le comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge Cura Italia.
La comunicazione:
Il Mef consiglia all’impresa interessata di contattare la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, poiché nel Cura Italia sono disposte anche altre importanti misure a sostegno delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia Pmi.
Si ricorda che le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo 2020.
Nella comunicazione l’impresa deve, tra l’altro, autodichiarare:
Altre precisazioni:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".