Dal ministero della Giustizia giungono nuove indicazioni operative per prevenire il contagio da COVID-19 unitamente alla notizia dell’istituzione di una “Cabina di regia permanente”.
Quest’ultimo organo, composto dal capo di gabinetto del ministero, dai capi dei dipartimenti (Amministrazione penitenziaria, Organizzazione giudiziaria, Affari di giustizia e Giustizia minorile e di comunità) e dai vertici dell’Ispettorato generale e dell’Ufficio legislativo del dicastero, si dedicherà:
Tornando alle indicazioni attinenti all’operatività del sistema Giustizia, il ministero ha precisato che l’attività giudiziaria continuerà a svolgersi con le precauzioni adottate dai singoli capi degli uffici.
Questo, in conformità, oltre alle circolari del ministero della Giustizia, a quanto previsto dal DL n. 6/2020, dal DPCM del 23 febbraio 2020, dalla Circolare del ministro della Salute n. 54/43 del 22 febbraio 2020 e dalle ordinanze del ministero della Salute di concerto con i presidenti delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.
E’ quanto si legge in una nota del 24 febbraio 2020 del ministero di via Arenula, a cui sono allegati due provvedimenti del Dipartimento Organizzazione giudiziaria emanati in pari data nonchè, a titolo esemplificativo, le linee guida messe a punto dagli uffici giudiziari milanesi per l'attività giudiziaria dei medesimi, nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
Le misure di queste linee guida avranno effetto dal 24 febbraio 2020, e – si legge nel provvedimento – “saranno suscettibili di modifica e integrazioni a fronte di eventuali diverse determinazioni del Ministero della Salute, del Ministero della Giustizia, della Prefettura e degli Enti locali preposti”.
Nel vademecum, viene fatto presente che in assenza, al momento, di provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici, l'attività giudiziaria presso i suddetti uffici sarà regolarmente svolta, secondo i calendari di udienza già previsti.
Solo i soggetti - ossia parti processuali, difensori, testimoni, consulenti, periti etc. - che provengono dalle zone cd focolaio sono autorizzati, “anzi invitati”, a non comparire: per questi – viene del resto ricordato - è disposto il divieto di allontanamento dalle stesse zone rosse.
La mancata comparizione, comunicata con qualsiasi mezzo (pec, email), sarà considerata legittimo impedimento e comporterà il rinvio dell'udienza.
Per quel che concerne le udienze non interessate dalle interdizioni – viene precisato - esse si potranno tenere:
Nelle udienze relative ai detenuti, è invece disposto che questi siano regolarmente tradotti, salvo se malati.
Sarà invece regolare lo svolgimento di tutte le altre attività e le attività di Cancelleria, anche se viene raccomandata l'adozione di cautele “che saranno a breve compiutamente definite”.
E regolarmente si svolgeranno anche le sedute per gli esami di avvocato, fatta eccezione per coloro che provengono dalle zone indicate e che dovranno comunicarlo al Presidente della Commissione.
Nelle linee guida, viene infine reso noto che è stata richiesta, ed è già iniziata, una pulizia straordinaria degli uffici (con relativa disinfezione di scrivanie, maniglie, etc.) e che verranno acquistati dei distributori di gel disinfettanti da collocare nelle aule di udienza e negli altri Uffici.
Da segnalare che, così come disposto presso la Corte d’appello di Milano, anche la Corte d’appello di Venezia, con provvedimento del 24 febbraio 2020, ha indicato alcune prime misure organizzative per contenere il rischio sanitario da coronavirus.
Tra le altre previsioni, è stato sancito che:
Si segnala, infine, il provvedimento urgente con cui il Tribunale ordinario di Venezia ha autorizzato tutti i magistrati del settore civile e i giudici di pace a disporre, nella settimana corrente e fino al 1° marzo 2020, il rinvio delle udienze che, per numero di persone e/o per inidoneità delle stanze ad esse adibite, non consentano di garantire una ragionevole distanza tra le parti e il giudice.
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