Sono sospese le istanze di tutte le tipologie di interpello: ordinario, probatorio, anti-abuso, disapplicativo. L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e indicazioni operative.
La mancata risposta dell’amministrazione nei tempi ordinari - precisa l’Agenzia - non può essere intesa come “silenzio assenso”, visto che le istanze sono in stand-by per disposizione di legge.
La sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020:
Con la circolare n. 4 del 20 marzo 2020, l’Agenzia spiega che, nel periodo di sospensione ex articolo 67 del Dl 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia), i termini perentori per fornire risposta, a seconda dei casi, riprenderanno o decorreranno soltanto dal 1° giugno 2020, per gli interpelli presentati prima della sospensione e per le istanze presentate nel periodo di sospensione (90 giorni per la risposta).
Slittano con le stesse tempistiche anche le risposte agli inviti ai contribuenti per la regolarizzazione delle domande di interpello o per la presentazione di documentazione integrativa.
Nel documento di prassi l’Agenzia specifica che, durante la sospensione per l’emergenza Coronavirus, continuerà a:
Il contribuente ha facoltà di effettuare l’adempimento richiesto durante la sospensione. Stessa cosa per gli interpelli presentati alla struttura non competente. Ma il termine da cui far decorrere i giorni a disposizione per la risposta va calcolato dalla fine del periodo di sospensione e non da quando l’interpello è arrivato all’ufficio competente.
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