Nell’attuale contesto di crisi epidemiologica, si fa rilevante il tema dell’applicazione di benefici daziari ed IVA all’importazione di merci destinate ad organizzazioni pubbliche e necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19.
Per assicurare la corretta applicazione dei benefici previsti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito primi chiarimenti ed indicazioni di carattere procedurale, coerentemente all’indirizzo espresso dai documenti di prassi consultabili sul sito istituzionale.
Nel caso in cui l’importazione sia svolta non direttamente dall’Ente/Organizzazione avente titolo ma per suo conto, ai fini dell’applicazione della franchigia dai diritti doganali dovranno essere prodotte sia la dichiarazione del destinatario avente titolo (resa sul Modulo autocertificazione per lo Svincolo Diretto), sia l’autocertificazione dell’importatore operante per conto del soggetto destinatario-avente titolo. Agli Uffici delle Dogane spetterà verificare che la documentazione commerciale dimostri la corrispondenza tra la natura e la quantità delle merci oggetto di mandato e quelle importate e che il destinatario delle merci rientri nelle categorie ammesse al beneficio.
Tale procedura è tesa a garantire che il regime di esenzione trovi applicazione nella fase dell’importazione anche laddove quest’ultima sia effettuata, in base ad idonea documentazione commerciale, da società incaricata dall’Organizzazione/Ente avente titolo, nonostante detta circostanza non sia direttamente riscontrabile nella fattura che accompagna tali beni all’importazione. Pertanto, nel caso in cui le forniture in questione non siano territorialmente rilevanti ai fini IVA, è da considerare importatore l’Organizzazione/Ente destinatario dei beni ammesso al beneficio, anche se le formalità doganali sono svolte per suo conto da un soggetto diverso.
La produzione del Modulo di Svincolo Diretto - soggetto al controllo dell’Agenzia delle Dogane - attesta che, prima del compimento delle operazioni doganali e della immissione in libera pratica, le merci sono state già acquistate dal destinatario finale attraverso un negozio giuridico concluso. Pertanto, l’adempimento delle operazioni doganali, la consegna e la fatturazione dei beni sono conseguenti all’esecuzione di un rapporto commerciale già posto in essere precedentemente all’importazione dei beni.
Dette vendite possono, quindi, essere considerate vendite di merci allo Stato Estero: non soggette ad IVA ex art. 7 bis del DPR n. 633/1972. Alla conseguente immissione in libera pratica sarà applicata la franchigia dai diritti doganali (Decisione UE 491/2020) sia nel caso risulti importatore il destinatario finale (beneficiario della franchigia), sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata per conto del beneficiario.
Se, diversamente, la cessione delle merci in questione viene effettuata nei confronti dei soggetti beneficiari successivamente all’importazione, per la quale è stata invocata l’applicazione dell’esenzione, si configura una operazione imponibile in Italia secondo l’aliquota ordinaria. Ma, sulla specifica questione - che non consente l’applicazione della franchigia dai diritti doganali, ai sensi della Decisione UE 491/2020 - l’Agenzia delle Entrate ha fornito puntuali chiarimenti con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020, precisando che il regime di esenzione IVA può essere “applicato anche nei rapporti tra l’importatore e i soggetti espressamente richiamati dall’art. 1, comma 1, lettera c), della predetta decisione della Commissione europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della più volte citata decisione”.
Pertanto, al fine di consentire l’applicazione dell’esenzione dai dazi e dall’IVA prevista dalla Decisione UE 491/2020 ai soggetti aventi titolo, laddove l’importatore agisca su mandato e per conto del soggetto beneficiario, per tali merci potrà essere emessa fattura senza applicazione dell’IVA conformemente alla citata circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate.
Nella previsione di possibili controlli da parte delle autorità competenti, il cedente ed il soggetto beneficiario avranno cura di conservare agli atti il documento doganale di importazione e la documentazione commerciale sottostante alla transazione.
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