Il decreto Cura Italia - Dl n. 18 del 17 marzo 2020 - è ospitato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.
La mini proroga 16 – 20 marzo 2020 generalizzata si allunga in due casi.
Ex Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi), opera la sospensione dall’8 marzo al 31 marzo 2020 dei versamenti:
Per i contribuenti della ex zona rossa sono sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari, anche Iva, in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
I versamenti da autoliquidazione, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, sono:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti di cui sopra andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
L’articolo 71 premia i virtuosi con una menzione: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze”.
Tra gli incentivi, è stabilito un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
A sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è ampliata la detrazione per erogazioni liberali in denaro e in natura: la detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito è pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
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