Per le unità produttive operanti nei Comuni delle “zone rosse” individuate dall’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, è concesso l’accesso semplificato alla cassa integrazione alla luce dei provvedimenti di cui al D.L. n. 9/2020.
Con la circolare n. 38 del 12 marzo 2020, l’INPS ha fornito le relative istruzioni operative per l’accesso agli ammortizzatori sociali.
L’art. 13 del D.L. n. 9/2020 ha previsto la concessione della CIGO e degli assegni ordinari in favore di datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza Coronavirus, come individuate nel predetto allegato.
Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:
Il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane (periodo equivalente di 3 mesi) e non sono richiesti i 90 giorni di effettivo lavoro. Inoltre, non sono richieste la consultazione sindacale e l’accordo aziendale.
La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto specifica che la ripresa dell’attività non è indispensabile per l’erogazione della cassa.
L’art. 14 del D.L. n. 9/2020 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione), che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario.
L’integrazione salariale è richiedibile con la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”. Per accedere all’ammortizzatore sociale le aziende interessate devono presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso.
Per quanto attiene la cassa in deroga (CIGD), i datori di lavoro che non hanno accesso a nessun ammortizzatore possono far ricorso al predetto strumento per tutta la durata della sospensione dell’attività, comunque non oltre tre mesi.
Per i suddetti lavoratori sono assicurati la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
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