Il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico dell’atto straniero – trattasi in tal caso di sentenza di adozione, in favore di una coppia omosessuale, di due minori che versavano in stato di abbandono – i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme alle norme interne (seppur inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, come desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi, dalla Carta dei diritti fondamentali Ue, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Sulla scorta di detto principio, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, sezione adozioni, ha ordinato che venisse riconosciuto e trascritto in Italia l’atto di adozione, intervenuto nel Regno Unito, di due bambini in stato di abbandono, da parte di due padri omosessuali italiani da anni residenti all'estero.
Ricordano in proposito i giudici fiorentini, che in questo caso va salvaguardato il prevalente diritto dei minori a conservare lo status di figli, riconosciutogli da un atto validamente formato in un Paese estero. Il diritto alla continuità di tale status – proseguono – è conseguenza diretta del favor filiationis, come scolpito non solo da numerose normative interne, ma anche dalla Convenzione di New York sul “diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali”.
Il mancato riconoscimento in Italia del suddetto rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente esistente nel Regno Unito tra minori adottati e genitori adottivi, determinerebbe una “incertezza giuridica” cui conseguirebbero senz'altro effetti pregiudizievoli per gli stessi minori, sotto diversi aspetti (possibilità di acquisire la cittadinanza italiana, diritti ereditari, libertà di circolazione nel territorio italiano, diritto ad essere rappresentati dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane al pari degli altri bambini , ecc.).
Né si può addurre la contrarietà all'ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti dei minori, qualora fosse disconosciuto il loro legittimo status di figli dei ricorrenti, solo perché questi ultimi si trovino in una situazione di omosessualità, che ne inibisce la possibilità di unirsi in matrimonio e di adottare legittimamente figli nel nostro Paese. Di tale condizione, a loro certo non imputabile, non possono subire conseguenze negative i bambini.
In conclusione – afferma il Tribunale con Decreto depositato l’8 marzo 2017 – la famiglia è sempre più intesa come comunità di affetti, incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti. Ed al diritto spetta proprio di tutelare tali rapporti, ricercando un equilibrio per permetta di contemperare interessi eventualmente in conflitto, avendo tuttavia sempre come riferimento, ove come in tal caso ricorra, il prevalente interesse dei minori.
Ed è sempre facendo leva sul prevalente interesse dei minori, che il medesimo Tribunale di Firenze, con analoga decisione, ha riconosciuto in Italia l’adozione di una bambina negli Stati Uniti, da parte di un’altra coppia di omosessuali; un uomo italiano e l’altro americano.
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