Copie analogiche da depositare a pena di improcedibilità

Pubblicato il 16 maggio 2018

Il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare, nella cancelleria della Corte di cassazione, copia analogica, con attestazione di conformità (ai sensi dei commi 1-bis e 1 -ter dell'articolo 9 della Legge n. 53/1994), del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.

Questo, ai fini di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'articolo 369, comma 2, n. 2 del Codice processuale civile.

E’ il principio ribadito dalla Terza sezione civile di Cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 11739 del 15 maggio 2018.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy