Il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare, nella cancelleria della Corte di cassazione, copia analogica, con attestazione di conformità (ai sensi dei commi 1-bis e 1 -ter dell'articolo 9 della Legge n. 53/1994), del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.
Questo, ai fini di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'articolo 369, comma 2, n. 2 del Codice processuale civile.
E’ il principio ribadito dalla Terza sezione civile di Cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 11739 del 15 maggio 2018.
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