Copiatura, elaborati annullati
Pubblicato il 12 giugno 2008
La I sezione del TAR Emilia Romagna-Bologna (sent. n.
1651 del 2.5.08) ha stabilito che la commissione d’esame ha il potere di annullare direttamente gli elaborati che, sulla sola base della loro corrispondenza, sono frutto di copiatura, senza necessità di ulteriori indagini e motivazioni.
Nel caso di specie, il collegio ha respinto il ricorso introdotto della candidata esclusa al concorso di avvocato per la violazione dell’art. 23 R.D. n. 37/34 da parte della commissione che ha annullato tutti e tre gli elaborati pur essendo solo uno quello copiato.
La decisione del TAR conferma sul punto l’orientamento costante del Consiglio di Stato, secondo cui non è necessario l’individuazione del soggetto attivo della copiatura (v. sentenze nn.
530/08, 5348/06, 878/04, 616/04 e
785/94).