Cooperative compliance: in vigore le regole per il ravvedimento guidato

Pubblicato il 25 settembre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto MEF n. 126 del 2024, con oggetto il “Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo”, in vigore il 25 settembre 2024.

Il provvedimento  estende la disciplina del ravvedimento operoso all'interno del regime di adempimento collaborativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2 del DLgs n. 128/2015, modificato dal DLgs n. 221/2023.

Questo decreto, attuativo della delega fiscale (Legge n. 111/2023) specifica le procedure che i contribuenti devono seguire per regolarizzare le proprie posizioni fiscali quando aderiscono alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di omissioni o irregolarità nell'applicazione delle norme tributarie.

In pratica, la nuova normativa aggiunge un nuovo tassello alla riforma del regime di adempimento collaborativo, applicando la procedura del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del DLgs n. 472/1997 nell’ambito della cooperative compliance.

Ambito di applicazione del ravvedimento operoso nel regime di adempimento collaborativo

I contribuenti che partecipano al regime di adempimento collaborativo, come definito dagli articoli 3-7 del Decreto legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, e che rilevano omissioni o irregolarità nell'applicazione delle norme tributarie pertinenti alla determinazione e al pagamento dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, o che desiderano regolarizzare la propria posizione seguendo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, hanno la possibilità di rettificare spontaneamente tali violazioni attraverso il meccanismo del ravvedimento operoso, stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, seguendo la procedura delineata nel decreto ministeriale.

Per tale ragione si parla di ravvedimento operoso guidato.

NOTA BENE: La procedura delineata nel decreto MEF n. 126/2024 è applicabile solo durante i periodi in cui è attivo il regime di adempimento collaborativo.

Adempimento collaborativo, come avviare la procedura di ravvedimento guidato

La procedura di ravvedimento operoso si avvia quando i soggetti interessati, entro nove mesi precedenti la scadenza dei termini di accertamento, inviano al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate una comunicazione qualificata, contenente tutte le informazioni necessarie per permettere all'Ufficio di analizzare la situazione in modo approfondito, inclusi i dettagli sulle imposte, sanzioni e interessi legati alle violazioni riscontrate.

La comunicazione può essere redatta su carta libera e deve essere sottoscritta dal contribuente. Può essere presentata direttamente all'Ufficio, spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o inviata elettronicamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), utilizzando una firma digitale o le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Una volta ricevuta la comunicazione, l'Ufficio dispone di 90 giorni per inviare al contribuente uno schema di ricalcolo delle somme dovute, includendo imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente ha successivamente 60 giorni per presentare eventuali osservazioni a tale schema. Dopo aver valutato le osservazioni, entro altri 60 giorni, l'Ufficio emetterà l'atto di ricalcolo finale e notificherà al contribuente l'ammontare definitivo delle somme dovute, concedendo almeno 15 giorni per il pagamento.

ATTENZIONE: La misura delle sanzioni riportata nell'atto di ricalcolo è stabilita seguendo le riduzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. Quando si verificano le condizioni necessarie, la sanzione base su cui applicare queste riduzioni è determinata a partire dalla sanzione minima prevista per ciascuna norma violata, la quale è ulteriormente ridotta della metà.

Chiusura anticipata della procedura di ravvedimento operoso da parte del contribuente

Il contribuente ha la possibilità di chiudere anticipatamente la procedura di ravvedimento operoso, scegliendo di aderire allo schema di ricalcolo proposto dall'Ufficio delle Entrate e procedendo al pagamento immediato delle somme indicate, che includono imposte maggiorate, sanzioni e interessi.

Tale decisione permette di accelerare la conclusione del processo, evitando ulteriori fasi di contraddittorio e valutazione.

La chiusura formale della procedura può avvenire in due modi:

oppure,

Quest'ultima opzione è regolamentata dagli articoli pertinenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per la rettifica delle dichiarazioni fiscali.

La scelta di concludere la procedura anticipatamente non solo semplifica l'interazione con l'Agenzia delle Entrate, ma consente anche al contribuente di beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, a condizione che la comunicazione qualificata sia stata presentata nei termini prescritti.

Tutto ciò permette al contribuente di regolarizzare la propria situazione fiscale in modo efficiente e di ridurre potenzialmente l'onere economico derivante dalle sanzioni.

ATTENZIONE: Il versamento effettuato non esonera il contribuente dall'essere soggetto ad accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento relativi ai periodi d'imposta oggetto della comunicazione. L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di non ripetere i controlli già eseguiti durante la procedura, a meno che non si verifichino cambiamenti nelle circostanze di fatto o di diritto che influenzano la valutazione precedente o si scopra che le informazioni precedentemente fornite erano incomplete o non veritiere.

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