Coop, sgravi contributivi solo con i minimi nazionali

Pubblicato il 09 marzo 2009 La sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 4080/09 del 19 febbraio 2009, ha stabilito che per avere diritto agli sgravi contributivi - articolo 18 del Dl 918/1968 - nel periodo antecedente al 1° gennaio 1988 la cooperativa di produzione e lavoro che opera nel Mezzogiorno dovrà aver corrisposto ai dipendenti, regolarmente denunciati agli istituti previdenziali, retribuzioni non inferiori a quelle del contratto nazionale o provinciale del settore di appartenenza. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Inps sulla fruizione degli sgravi, ha disposto la correzione dell’orientamento espresso nel pregresso dalla Cassazione stessa con cui si faceva decorrere dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’esclusione operata nei confronti delle coop produzione e lavoro l’effetto di un “incondizionato” diritto agli sgravi per il periodo antecedente al Dl 536/1987, che estendeva gli sgravi a tali cooperative.
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