Coop. La ritenuta operata sugli interessi corrisposti ai soci è a titolo d’imposta

Pubblicato il 09 febbraio 2012 L’agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica del 7 febbraio 2012 (n. prot. 954-16660), resa a Confcooperative ha voluto specificare, dopo l’entrata in vigore della disposizione contenuta nella manovra bis della scorsa estate (Dl 138/2011), la natura della ritenuta operata sugli interessi e sui redditi di capitali corrisposti ai soci persone fisiche da parte di società cooperative e da loro consorzi.

L’Agenzia, confermando la soluzione prospettata dall’istante, ribadisce che la natura del prelievo sugli interessi corrisposti ai soci rimane a titolo d’imposta anche per le cooperative di piccole dimensioni. Viene così sciolto il dubbio, che a partire dal 31 dicembre 2011 ha riguardato le micro cooperative salvando invece quelle di dimensioni maggiori.

Fino alla fine dello scorso anno, infatti, la tassazione riferita ad interessi e redditi di capitali era differente a seconda della tipologia di cooperativa: le micro cooperative o le piccole cooperative applicavano una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%; le cooperative che non rientravano in questa definizione applicavano una ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci pari al 20% ai sensi dell'articolo 82, comma 27 del Dl 112/08.

La manovra di ferragosto, nel rivedere la tassazione delle rendite finanziarie sia dei proventi che dei capital gain, ha previsto un’aliquota unica del 20% che abroga la precedente aliquota del 12,5%. Dunque, dal 1° gennaio 2012, l'aliquota del 20% viene applicata sugli interessi corrisposti anche dalle piccole cooperative ma, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 20, comma 8 della legge 95/74, la ritenuta risultava applicata a titolo di acconto, facendo sorgere alcuni dubbi sulla natura del prelievo. In particolare, non era chiaro perché si parlasse di ritenuta d’imposta solo sui sodalizi maggiori.

Con la consulenza giuridica in oggetto, l’Agenzia pone fine all’incertezza, correggendo di fatto il refuso normativo.

Per il Fisco infatti, tutte le società cooperative possono essere finanziate dai loro soci se vi è il rispetto di alcune condizioni previste dal Dpr 601/73. In tal caso, la ritenuta applicata, nella misura del 20%, sugli interessi esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2012, sarà a titolo d’imposta per tutte le coop.

Rimane da sciogliere un ultimo nodo. L’Agenzia dovrebbe, ora, solo confermare che questo particolare tipo di finanziamento da parte dei soci non rientra nel nuovo obbligo telematico previsto per i soggetti economici che svolgono attività d’impresa e destinano, a titolo gratuito o previo corrispettivo, i beni aziendali ai soci e loro familiari e ai soci o familiari di altre società del gruppo (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, Prot. n. 166485).

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