Il diritto a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell’articolo 410 del Codice di procedura penale ed a ricorrere per cassazione avverso il relativo provvedimento spetta anche al convivente more uxorio della persona offesa che sia deceduta in conseguenza del reato.
Ed infatti, un’interpretazione che ritenesse precluso al convivente l’esercizio dei diritti della persona offesa, non sarebbe sorretta da una valida giustificazione razionale.
Questa lettura, d’altro canto, è stata di recente ratificata dal legislatore con il Decreto legislativo n. 212/2015, con cui il testo dell’articolo 90, comma 3, del Codice di procedura penale è stato adeguato all’interpretazione convenzionalmente conforme.
In particolare, nel testo della previsione secondo cui le facoltà e i diritti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato sono esercitati dai prossimi congiunti di essa, sono state inserite le parole “o dalla persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente” (articolo 1, comma 1 lettera a) n. 2, Decreto legislativo n. 212/2015).
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, Prima sezione penale, nel testo della sentenza n. 12742 depositata il 29 marzo 2016.
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