La questione trattata dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 231 del 30 luglio 2020, riguarda la possibilità di cambiare una pregressa richiesta di rimborso del credito Iva in detrazione/compensazione.
Nel caso trattato, la scelta dell’utilizzo del credito Iva come rimborso era stata originariamente manifestata nella dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo d’imposta 2016.
L’Agenzia ammette la possibilità di ripensarci e utilizzare (in tutto o in parte) il credito d’imposta maturato in detrazione o compensazione.
Per variare la scelta originariamente effettuata dal contribuente, circa la modalità di utilizzo del credito Iva, si può presentare una dichiarazione integrativa.
La pregressa scelta si può modificare:
A seguito della modifica della disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”, per il riferimento proprio a tale dichiarazione delle norme pregresse, i termini di decadenza dell’accertamento devono intendersi riferiti alle disposizioni attualmente vigenti (ex art 8, commi 6-bis e ss. del DPR 322/98), dunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
Nella risposta è riportata anche la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, con cui è stato chiarito che se il contribuente voglia modificare l'originaria domanda di restituzione, deve presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del dPR n. 322 del 1998:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".