Convertire il rimborso in credito d’imposta: integrativa nei termini

Pubblicato il 31 luglio 2020

La questione trattata dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 231 del 30 luglio 2020, riguarda la possibilità di cambiare una pregressa richiesta di rimborso del credito Iva in detrazione/compensazione.

Nel caso trattato, la scelta dell’utilizzo del credito Iva come rimborso era stata originariamente manifestata nella dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo d’imposta 2016.

L’Agenzia ammette la possibilità di ripensarci e utilizzare (in tutto o in parte) il credito d’imposta maturato in detrazione o compensazione.

Per variare la scelta originariamente effettuata dal contribuente, circa la modalità di utilizzo del credito Iva, si può presentare una dichiarazione integrativa.

La pregressa scelta si può modificare:

  1. sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito;
  2. presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  3. indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa (cfr., a tal riguardo, le istruzioni alla compilazione dei quadri VN e VL del modello Iva).

A seguito della modifica della disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”, per il riferimento proprio a tale dichiarazione delle norme pregresse, i termini di decadenza dell’accertamento devono intendersi riferiti alle disposizioni attualmente vigenti (ex art 8, commi 6-bis e ss. del DPR 322/98), dunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Nella risposta è riportata anche la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, con cui è stato chiarito che se il contribuente voglia modificare l'originaria domanda di restituzione, deve presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del dPR n. 322 del 1998:

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