Conversione in legge del Dl del fare: proposta transattiva a discrezione del giudice
Pubblicato il 19 agosto 2013
La Legge di conversione de Decreto legge del fare n.
69/2013, attualmente
in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, introduce ulteriori modifiche in materia di definizione del contenzioso civile rispetto a quanto già introdotto nell'originario testo del decreto.
In particolare, è stata resa discrezionale la proposta transattiva o conciliativa formulata dal giudice alla prima udienza, o comunque prima della chiusura della fase istruttoria, per come prevista dal nuovo articolo 185-bis del Codice di procedura civile e che, nella versione del Decreto approvato a giugno, era stata introdotta come potere-dovere del giudice medesimo.
Tra le altre modifiche si segnala la soppressione della previsione, anche essa introdotta nel testo originario del Decreto citato, circa la possibilità, per i giudici, di motivare le decisioni anche facendo esclusivo riferimento a precedenti conformi o richiamando gli atti di causa
Eliminata anche le disposizioni sul foro ad hoc per le società con sede all'estero.
La Legge di conversione, modifica ulteriormente l'articolo 70 del Codice di procedura civile con riferimento all'intervento del Pm nei processi civili davanti al giudice di legittimità. In particolare, si segnala che, ai sensi della nuova previsione, il Pm interviene e conclude in tutte le udienze dinanzi alla Sezioni unite civili e nelle sole udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici, a eccezione di quelle che si svolgono di fronte alla sezione prevista dall'articolo 376 del Codice di procedura civile; in ogni caso, è facoltà al Pm di intervenire in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse.