Conversione di DTA in crediti d’imposta: chiarimenti dalle Entrate

Pubblicato il 29 giugno 2021

E’ richiesto, per la trasformazione, l’esercizio di un’opzione da comunicare via Pec entro la chiusura dell’esercizio in cui è avvenuta la cessione di crediti, se non è stata espressa prima. I chiarimenti sono arrivati con risoluzione n. 44 del 28 giugno 2021.

Trasformazione di DTA in crediti: la norma

L’articolo 55 del Dl n. 18/2020 ha previsto una misura di sostegno finanziario alle imprese al fine di incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica.

Con il DL n. 73/2021 l’applicazione è stata prorogata ai crediti ceduti entro il 31 dicembre 2021.

Dunque, nell’ipotesi in cui una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori considerati inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le DTA – anche se non iscritte in bilancio – riferite ai seguenti componenti:

La trasformazione soggiace ai seguenti limiti:

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono essere compensati, ceduti o chiesti a rimborso. Inoltre, vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non rientrano nella base imponibile, né ai fini Ires, né Irap.

Profilo soggettivo

Viene chiarito che la possibilità della trasformazione spetta a tutte le società operanti in qualsiasi settore. L’esclusione riguarda le società per le quali sia stato accertato lo stato o anche solo il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza, nonché le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo.

Definizione di inadempimento

Viene fornita la definizione di inadempimento al fine di individuare i crediti la cui cessione assume rilevanza per la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta.

La risoluzione n. 44/2021 specifica che l’inadempimento va riferito al singolo credito e quindi alla posizione del debitore con riferimento ad un determinato singolo rapporto; ne consegue che un unico credito non adempiuto nei 90 giorni dalla sua scadenza non rende inadempiente il debitore in relazione alla generalità dei suoi rapporti, nei confronti sia di quel medesimo creditore sia degli altri creditori.

Ciò che rileva, quindi, è che antecedentemente alla cessione, si sia verificato il fatto storico dell’omesso pagamento (per oltre 90 giorni dopo la scadenza) del credito, a prescindere dalle vicende successive.

Determinazione del canone dovuto

Altro chiarimento riguarda la modalità di determinazione della base di commisurazione del canone eventualmente dovuto per effetto dell’opzione e, in particolare, alla rilevanza delle imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni dei crediti ex articolo 106, comma 1, Tuir, riprese a tassazione.

Sul punto viene affermato che queste non debbano essere considerate in quanto non rientranti tra quelle “qualificate”, ai sensi dell’art. 2, commi 55-57 del DL n. 225/2010.

L'opzione comporta anche l’obbligo di pagamento di un canone annuo, se dovuto, per ciascun esercizio di applicazione, pari all’1,5% della differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate, come risultante alla data di chiusura dell’esercizio precedente.

Ai fini del computo del canone, inoltre, nell’ammontare delle attività per imposte anticipate vanno ricomprese anche quelle trasformate in crediti d’imposta, calcolate sulle perdite fiscali e sulle eccedenze ACE.

Comunicazione tardiva dell’opzione

L’Agenzia considera, poi, il caso della trasmissione tardiva della comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione, con le modalità disciplinate dall’articolo 11 del Dl n. 59/2016, pur in assenza di obbligo di versamento del canone.

Anche se il diritto a fruire del credito d’imposta matura già a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio dell’opzione stessa, tuttavia, il diritto alla fruizione del credito d’imposta sorge con l’esercizio della predetta opzione, che va effettuata, entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.

E’ quindi necessaria la trasmissione della Pec riguardante l’opzione entro il termine previsto.

Tuttavia, in caso di mancato invio nei termini della predetta comunicazione, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis, mediante l’inoltro della comunicazione alla PEC della DRE territorialmente competente e il versamento della sanzione in misura fissa pari a 250 euro.

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