Conversione del Dl n. 76/2013. Più vincoli per il lavoro a progetto

Pubblicato il 24 agosto 2013 Il cosiddetto Piano Lavoro disciplinato dal Decreto legge n. 76/2013 è divenuto ufficiale grazie alla conversione ottenuta dal provvedimento a mezzo della Legge n. 99/2013.

Il Piano prevede una serie di agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile, tra cui incentivi ai datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato e contributi per l'autoimpiego, ma, allo stesso tempo, impone maggiori adempimenti alle imprese.

Tra questi sono da ricordare le novità che riguardano il lavoro a progetto. L’articolo 7 del Dl n. 76/2013, che apporta alcune modifiche alla riforma Fornero, la quale in materia aveva già introdotto alcune novità che ne limitavano la flessibilità, prevede ora ulteriori vincoli. La norma oltre a vietare che il contratto di lavoro a progetto possa essere impiegato per regolarizzare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi “e” ripetitivi, prevede inoltre che il relativo contratto debba avere obbligatoriamente la forma scritta.

Inoltre, nel contratto devono essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge, quali: l’indicazione della durata, la descrizione del progetto, il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, le forme di coordinamento del lavoratore e tutte le misure prese per la sicurezza e la tutela del collaboratore sul luogo di lavoro.

In sostanza, il Dl n. 76/2013 non prevede più che la forma scritta del contratto a progetto sia richiesta esclusivamente "ai fini della prova", imponendo tale requisito come un elemento costitutivo del rapporto. In caso di mancanza della forma scritta oppure di un elemento indicato dalla legge, infatti, il rapporto di lavoro è da intendersi trasformato in assunzione a tempo indeterminato.
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