Il disegno di legge di conversione del decreto Aiuti-ter è stato incardinato al Senato dopo il primo via libera ottenuto alla Camera dei deputati lo scorso 10 novembre.
Il ddl di conversione del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio).
Il provvedimento, che va convertito in legge entro il 22 novembre 2022, è stato modificato in più punti.
Concentriamo, in questa sede, l'attenzione sulle modifiche apportate alle norme contro la delocalizzazione selvaggia delle imprese.
L'articolo 37 del decreto Aiuti-ter modifica le norme anti-delocalizzazione contenute nella legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e applicabili ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.
Il legislatore prevede, a salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo nazionale, che tali datori di lavoro, qualora intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, debbano dare comunicazione scritta, eventualmente anche tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato, dell'intenzione di procedere alla chiusura alle RSA o RSU nonchè alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL.
Le modifiche apportate dal decreto Aiuti ter riguardano:
L'articolo 37, comma 1, lettera a) del ddl di conversione del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, nel testo approvato dalla Camera, modifica il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura.
NOVITA': Attualmente il legislatore prevede che la comunicazione debba essere effettuata almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo (articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223); il disegno di legge di conversione del decreto Aiuti-ter eleva tale termine a 180 giorni.
NOTA BENE: Si ricorda che la comunicazione de quo deve indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura.
Resta fermo che sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano.
Le altre modifiche al testo sono di natura formale. Tra queste, in particolare, si segnala che, al comma 3 dell'articolo 37 del ddl di conversione:
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