Controversie Uffici/ RPC Al giudice ordinario

Pubblicato il 10 gennaio 2017

Nella controversia tra il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza presso un’Azienda di tutela sanitaria ed il Responsabile di una Struttura interna di controllo e gestione nella medesima ATS  - che si opponeva alla richiesta del primo, di mettere a disposizione tutti i fascicoli relativi alle archiviazioni/revoche/ annullamenti delle ordinanze ingiunzioni e dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative a partire da una certa data – è competente il giudice ordinario e non quello amministrativo.

Lo ha stabilito il Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, secondo cui la controversia di cui si discute rientra a pieno titolo nella previsione di cui all’art. 63 comma 1 D.Lgs. 165/2001, che per l’appunto ha trasferito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato, indipendentemente dalla circostanza che l’asserita lesione del dipendente sia prodotta da un atto provvedimentale o negoziale.

Diversamente, il comma 4 del medesimo articolo mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente in materia di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione dei dipendenti pubblici, nonché – in sede di giurisdizione esclusiva – per le controversie investenti i particolari rapporti di lavoro individuati nell'art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).

Ma la controversia in esame non attiene ad alcuna delle categorie soggettive contemplate nell'art. 3 del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, né investe la materia delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di dipendenti pubblici. Né tanto meno – infine – involge atti amministrativi di carattere generale ovvero provvedimenti di macro organizzazione, la cui cognizione è di regola rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Per le ragioni sopra esposte – conclude il Collegio amministrativo con sentenza n. 15 del 4 gennaio 2017 – difetta in tal caso la giurisdizione del giudice amministrativo, spettando essa al giudice ordinario, il quale valuterà l’eventuale giustiziabilità degli atti censurati dalla Struttura ricorrente.

 

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