La Cassazione si è da ultimo pronunciata sulla natura dell’istituto del controllo giudiziario delle aziende, previsto dall’articolo 34bis del Decreto legislativo n. 159/2011 in caso di infiltrazioni di mafia.
Si tratta, in particolare, della misura di prevenzione che può essere disposta dal tribunale con riferimento alle attività economiche e alle aziende, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività.
La Suprema corte, con sentenza n. 17451 del 23 aprile 2019, ha precisato che si tratta di una misura di prevenzione ontologicamente connotata, da un lato, dalla natura occasionale del “contagio mafioso” e, dall’altro, dalla pendenza dell’impugnazione all’interdittiva.
Il suo scopo – viene evidenziato - è quello di garantire la continuità aziendale e di sospendere gli effetti dell’interdittiva prefettizia, in attesa dell’esito dell’impugnazione.
Nella decisione, è stato poi chiarito che anche nel caso in cui la misura del controllo sia richiesta dall’impresa sottoposta ad interdittiva antimafia, la stessa può essere riconosciuta solo qualora si tratti di infiltrazione mafiosa avente carattere occasionale.
L’occasionalità dell’infiltrazione, ossia, costituisce presupposto necessario del controllo giudiziario, anche se richiesto dalla società interessata.
Secondo gli Ermellini, infatti, la natura dell’istituto non cambia se proposta dal Pm o richiesta dalla parte interessata all’interdittiva.
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