E' stata definitivamente confermata l'assoluzione di un'imputata, amministratrice unica di una Srl, dal reato di cui agli artt. 4, comma 1 e 38, comma 1 della Legge n. 300/1970.
Il predetto reato le era stato contestato per aver installato, all'interno dei luoghi di lavoro, un impianto di videosorveglianza in assenza di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali ovvero di un'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
Nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto sussistere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in considerazione della condotta dell'imputata successiva al reato contestatole.
Nel dettaglio, la speciale causa di non punibilità le era stata riconosciuta in ragione della tenuità dell'offesa concretamente posta in essere: l'imprenditrice aveva eliminato le conseguenze del reato avendo ottenuto l'autorizzazione all'impiego dei mezzi di controllo dei lavoratori e corrisposto le sanzioni amministrative dovute, seppur tardivamente.
Conclusioni, queste, non condivise dal Pubblico ministero, secondo il quale l'organo giudicante non aveva fatto buon governo dei criteri di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Con sentenza n. 32733 del 27 luglio 2023, la Terza sezione penale della Cassazione ha respinto le ragioni del PM e confermato la correttezza della statuizione di merito.
Gli Ermellini, in primo luogo, hanno ricordato come già prima della riforma Cartabia la giurisprudenza di legittimità avesse riconosciuto la rilevanza dell'avvenuta eliminazione delle violazioni contestate.
In ogni caso, andava ora considerato il nuovo art. 131 bis, cod. pen., per come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), D. Lgs. n. 150/2022, il quale prevede non solo l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, introduce espressamente la considerazione della "condotta susseguente al reato".
Tale previsione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 e, considerata la sua natura sostanziale, risulta applicabile anche ai procedimenti già pendenti davanti alla Corte di cassazione.
A seguito della modifica legislativa in parola, dunque, la condotta susseguente al reato rientra nell'ambito di valutazione del giudice per stabilire se, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulta di particolare tenuità.
La condotta successiva al reato, in altri termini, è elemento da considerare nell'ambito della complessiva valutazione dei requisiti per l'applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto "rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo".
Nella vicenda esaminata, il giudice di merito aveva concluso per la particolare tenuità in quanto l'imputata aveva eliminato le conseguenze del reato avendo ottenuto l'autorizzazione all'impiego dei mezzi di controllo dei lavoratori e corrisposto le sanzioni impartitele.
Tale decisione, congruamente argomentata, era da ritenere giuridicamente corretta, con conseguente necessario rigetto del ricorso del PM.
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