Controlli sul denaro contante in UE: entrano le prepagate

Pubblicato il 05 settembre 2024

Inserita una dichiarazione informativa all’Agenzia delle Dogane qualora nel corso dell’attività di controllo di plichi, di merci o bagagli venga rinvenuto denaro non accompagnato pari o superiore a 10.000 euro.

E’ una delle novità contenute nel decreto legislativo, adottato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri riunito il 4 settembre 2024, che adegua la normativa nazionale al regolamento Ue 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrate e in uscita in Ue.

Era attesa, ma non è stata trattata nella medesima riunione, la riforma della rete di distribuzione dei carburanti. Il motivo? La minaccia delle organizzazioni dei gestori degli impianti di chiudere gli impianti e manifestare in tutta Italia contro quella che è stata definita la peggiore riforma del settore.

Le norme distruggerebbero gli esercenti impianti di carburante per premiare le compagnie petrolifere con una precarizzazione dei contratti tra queste e i gestori.

Ma torniamo allo schema di decreto legislativo, all’esame preliminare del Consiglio dei ministri, che recepisce il regolamento comunitario 2018/1672 dedicato ai controlli valutari in Dogana.

Trasporto transfrontaliero di denaro contante: condivisione delle informazioni

Come si evince dal comunicato stampa governativo del 4 settembre 2024, pubblicato a fine seduta, il regolamento adottato amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni.

Le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (UIF) del rispettivo Paese, con cadenza quindicinale, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro; le dichiarazioni riguardano il contante tradizionale e gli strumenti ulteriori, quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido.

Inoltre vanno trasmesse alla UIF le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.

Si interviene anche nel settore del mercato dell’oro, modificando le definizioni di oro da investimento e di materiale d’oro.

Nel 2025, è possibile effettuare pagamenti in contanti entro il limite di 5.000 euro. 

Dogane: controlli più severi sul contante

Nel decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, è stata modifica la definizione di denaro contante che ora contempla:

Seguono, poi alcune novità nelle definizioni.

Nella valuta rientrano: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio.

Tra gli strumenti negoziabili al portatore vi sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna.

Settore carte prepagate: sono le carte non nominative che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente-

Invece per denaro contante non accompagnato si intende denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.

Dichiarazione informativa: novità

Lo schema di decreto sui controlli in dogana introduce una novità.

Se durante i controlli di pacchi postali, spedizioni merci, bagagli non accompagnati o qualsiasi altro tipo di trasporto si scopre del denaro non accompagnato che entra o esce dal territorio nazionale e che supera i 10.000 euro, sia il mittente che il destinatario o un loro rappresentante devono inviare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Questa dichiarazione deve essere compilata entro trenta giorni secondo il modello previsto dall'allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione del 11 maggio 2021.

Fino alla presentazione di tale dichiarazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato in custodia.

In aggiunta, indipendentemente dall’importo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza hanno la facoltà di trattenere il denaro contante se non sono state completamente o parzialmente soddisfatte le richieste di dichiarazione o dichiarazione informativa, o se ci sono sospetti che il denaro, sia esso accompagnato o non, possa essere associato a attività illecite.

Dunque anche per somme inferiori a 10.000 euro è possibile disporre il trattenimento temporaneo di denaro contante, accompagnato o non accompagnato.

In particolare:

Seguono poi una serie di disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni qualora emergano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione europea.

Sequestro: soglie

In attesa del procedimento, quanto non dichiarato viene confiscato come segue:

Nel caso di informazioni errate o incomplete, la confisca è del 25% se la discrepanza tra l'importo trasferito e quello dichiarato è fino a 10.000 euro; del 35% fino a 30.000 euro; del 70% fino a 100.000 euro; e del 100% per importi superiori.

In caso di dichiarazione assente, si applica una sanzione del 15% per importi oltre la soglia fino a 20.000 euro; del 30% se l'importo non supera i 40.000 euro. Per importi superiori ai 40.000 euro, la sanzione è totale. Per quanto riguarda le dichiarazioni inesatte o incomplete, le sanzioni variano dal 10% al 100% nei casi più seri.

Novità nel mercato dell’oro

Si apportano variazioni alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, in materia di mercato dell’oro:

Con riferimento a tale ultimo punto, sono rilevanti anche le operazioni in cui l'oro non viene fisicamente consegnato e si introduce l'obbligo di dichiarazione anche per le operazioni dello stesso tipo effettuate entro il medesimo mese solare con la stessa controparte, quando queste siano individualmente di almeno 2.500 euro e in totale pari o superiori a 10.000 euro.

Poi, per quanto riguarda l’esercizio, in via professionale, del commercio di oro da parte di società di capitali, si introduce una preventiva comunicazione all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM), al quale si attribuisce il compito di istituire e tenere un apposito registro.

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