La stretta sui controlli per limitare le frodi nelle cessioni di crediti d’imposta è arrivata con il Dl n. 157/2021 – c.d. Decreto Antifrodi.
Il testo ha inserito il nuovo art. 122 bis al Decreto Rilancio che agli artt. 121 e 122, ha previsto la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante ovvero del credito d’imposta, per la cessione del credito d’imposta, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, ovvero per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
La nuova norma, in vigore dal 12 novembre scorso, è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti e consente all'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a trenta giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni, quando emergono profili di rischio.
I criteri e le modalità per procedere alla detta sospensione sono contenuti nel provvedimento del 1° dicembre 2021, prot. 340450, dell’Agenzia delle Entrate.
I criteri utilizzati per procedere alla sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, attengono:
A fronte delle comunicazioni ricevute, l’Agenzia comunica entro 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione la sospensione della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa. Il periodo di sospensione non può essere superiore a 30 giorni.
Il provvedimento 340450/2021, in particolare, specifica la procedura:
La sospensione riguarderà l’intera comunicazione.
Cosa può accadere a seguito della sospensione?
Gli scenari possibili sono i seguenti:
In questo ultimo caso, precisa l’Agenzia, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.
Vengono, altresì, modificate alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
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