Contro la decurtazione dei punti ricorso immediato

Pubblicato il 14 marzo 2012 Per le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 3936 del 13 marzo 2012 - il soggetto a cui venga preannunciata la decurtazione dei punti della patente nel verbale di accertamento della sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada può subito proporre opposizione alla decurtazione medesima dinnanzi al giudice di pace “onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.

Ed infatti, evitare che il destinatario della multa debba attivare un giudizio per contestare la legittimità della sola sanzione principale e, all’esito della definizione del detto procedimento con esito per sé negativo, un secondo giudizio, ove ritenga che illegittimamente sia stata applicata la decurtazione dei punti “risponde ad esigenze di economia processuale e di semplificazione”.

Del resto – continua il Supremo collegio - la comunicazione dell'avvenuta decurtazione dei punti al conducente non costituisce, di per sé, alcun provvedimento amministrativo suscettibile di autonoma impugnazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy