Con il messaggio 12 settembre 2024, n. 3013, l’Inps ha fornito istruzioni riguardanti il pagamento della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro agricoli operanti nelle aree indicate dal decreto Agricoltura (decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101).
In particolare, è stato concesso un rinvio per il pagamento delle somme dovute per il I trimestre 2024. Il pagamento potrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, senza l’applicazione di sanzioni.
L'articolo 2, decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, stabilisce che, per l'anno 2024, i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone svantaggiate, elencate nell'allegato 1, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, hanno diritto a una riduzione del 68% sui contributi dovuti per i propri dipendenti alla stregua di quanto previsto per i datori di lavoro operanti nei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata e nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/1999) dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81
Nonostante il quadro normativo relativo a tali agevolazioni sia ancora in fase di definizione presso il Ministero del Lavoro, il pagamento del I trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste. Per evitare ai datori di lavoro un pagamento eccedente a quanto effettivamente dovuto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito di posticipare la scadenza del pagamento della contribuzione dal 16 settembre 2024 al 16 dicembre 2024.
Il rinvio del pagamento al 16 dicembre 2024 riguarda i datori di lavoro agricolo iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che operano nelle zone indicate nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, i quali hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA), i flussi Uniemens-PosAgri, contenenti i dati contributivi e retributivi relativi agli operai agricoli impiegati nel I trimestre 2024 nelle aree specificate.
I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna domanda per usufruire della proroga.
Riceveranno una comunicazione tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale” all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Si evidenzia che il mancato versamento della contribuzione dovuta entro il 16 dicembre 2024 comporterà l’applicazione delle sanzioni civili previste dall’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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