Contributo unificato. Aumento degli importi

Pubblicato il 26 giugno 2014 Il Decreto legge n. 90/2014 oltre ad introdurre misure di efficienza relative al processo civile telematico prevede un aumento generalizzato degli importi del contributo unificato.

Cause civili. I nuovi valori

Così, per le cause sotto i 1.100 euro si passa dagli attuali 37 euro a 43 euro, per i processi di valore tra i 1.100 euro e fino a euro 5.200 si passa dagli attuali 85 euro a 98 euro, per i processi di valore tra i 5.200 euro e fino a euro 26.000 si passa dagli attuali 206 euro a 237 euro, per i processi di valore tra i 26.000 e fino a euro 52.000 si passa da 450 euro a 518 euro; per i processi di valore tra i 52.000 e fino a euro 260.000 si passa da 660 euro a 759 euro; per i processi di valore tra i 260.000 euro e fino a euro 520.000 si passa da 1.056 euro a 1.214 euro e per i processi di valore superiore a euro 520.000 si passa dagli attuali 1.466 euro a 1.686 euro.

Inoltre, per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto diventa pari a euro 278 mentre per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà.

Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43 e per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.

Per la procedura fallimentare, infine, l'importo del contributo dovuto passa dagli attuali 740 euro a euro 851.

Processo civile telematico graduale

Tra le altre novità si segnala che l'obbligatorietà dei depositi telematici scatterà dal 30 giugno 2014 per le cause iniziate dinanzi al Tribunale a partire da questa data mentre dal 31 dicembre 2014 per le cause iniziate prima. In ogni caso è possibile l'anticipazione dell'obbligo al 30 giugno 2014 anche per le cause anteriori, in presenza delle condizioni tecniche accertate con decreto ministeriale.

A partire dal 30 giugno 2015, l'obbligatorietà dei depositi telematici verrà estesa anche alle Corti di appello.

Depositi entro la fine del giorno di scadenza

Per quel che riguarda l'orario del deposito telematico, il Decreto prevede che quest'ultimo debba essere considerato come tempestivamente eseguito “quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
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