generale dello Stato, con la circolare n. 33 del 26 ottobre chiarito che l’istanza di rimborso del contributo unificato per le spese di giustizia deve essere presentata entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento. È importante che nell’istanza redatta in carta semplice vengano identificati correttamente l’ufficio giudiziario competente e il relativo giudizio per cui è stato versato il contributo. L’istanza può essere presentata direttamente all’Ufficio giudiziario oppure potrà essere spedita con plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".