Entro il 31 marzo 2023 si dovrà versare il contributo straordinario sugli extra profitti del settore energetico del 2022, così come è stato rideterminato dalla Legge di bilancio 2023, la quale ha previsto, anche per quest’anno, un contributo di solidarietà temporaneo, con scadenza il prossimo giugno.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 15/2023 per istituire i codici tributo necessari per i suddetti versamenti o la compensazione.
Dunque, tutto è pronto per il versamento dei contributi sugli extra profitti del settore energetico.
La Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 115 a 119) per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, ha istituito, per l’anno 2023, un contributo di solidarietà temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione commercio di prodotti petroliferi.
I soggetti tenuti al versamento del nuovo tributo sono solo le società di capitali e i soggetti Ires che hanno particolari codici Ateco (indicati nella circolare 4/E/2023) riguardanti il settore energetico.
Con la richiamata circolare n. 4/2023, oltre ai chiarimenti relativi all’istituzione del contributo di solidarietà temporaneo, sono state fornite anche indicazioni sulle modalità e sui termini per il versamento, rinviando ad una successiva risoluzione l’istituzione dei relativi codici tributo.
Con la risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023, quindi, sono stati attivati i codici per versare, tramite il modello F24, il contributo in oggetto e gli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento.
I codici tributo per il contributo di solidarietà per l’anno in corso sono i seguenti:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
La Legge n. 197/2022 (articolo 1, commi 120 e 121) ha apportato alcune modifiche alla disciplina del contributo straordinario introdotto per il 2022 dall’articolo 37 del Decreto legge n. 21/2022 (Decreto Ucraina).
Tale provvedimento, infatti, per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico ha istituito un contributo, per l’anno 2022, a titolo di prelievo solidaristico straordinario sempre a carico dei produttori, rivenditori di energia elettrica e gas, nonché ai produttori, distributori e commercianti di prodotti petroliferi.
La legge di Bilancio per il 2023 è poi, intervenuta:
Nello specifico, è previsto che se a seguito delle suddette variazioni l’importo è maggiore di quello che era risultato complessivamente dovuto entro il 30 novembre scorso, la somma residua va pagata entro il 31 marzo 2023; viceversa, se ne scaturisce un contributo minore, l’eccedenza è compensabile tramite F24 a partire dal 31 marzo 2023.
Con la circolare n. 4/2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al contributo in parola, nonché alle modalità per il versamento o la fruizione in compensazione.
Ora la risoluzione n. 15/E/2023, per consentire il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, delle somme in argomento, ha istituito il seguente codice tributo:
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