Contributo di solidarietà energetico: gettito non alle Regioni autonome

Pubblicato il 28 febbraio 2024

Con sentenza n. 27 del 27 febbraio 2024, la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità sollevata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste relativamente all’art. 1, commi da 115 a 119, della Legge n. 197/2022.

Le previsioni censurate sono quelle di disciplina del contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività nel settore dell’energia.

Il predetto contributo è stato istituito, per l’anno 2023, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Tali disposizioni erano state impugnate in quanto non assegnavano alla Regione il relativo gettito percepito nel suo territorio.

La Valle d'Aosta aveva evidenziato che il contributo in esame si poneva in continuità con il contributo straordinario contro il caro bollette, le cui entrate, per espressa previsione, sono attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

Ebbene, per la ricorrente, pur in assenza di un’analoga e specifica clausola di salvaguardia a tale riguardo, era comunque possibile sostenere che anche la normativa impugnata fosse un’entrata attribuibile alle Regioni e alle Province autonome.

L’assenza, tuttavia, di un’espressa previsione della clausola di salvaguardia, induceva a interpretare nel senso dell'integrale devoluzione all’erario del gettito derivante dall’attuazione delle disposizioni impugnate.

Da qui i dubbi di legittimità della predetta normativa, per asserita violazione dello statuto regionale della Valle d’Aosta nonché, peraltro, degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della Legge cost. n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione.

Corte costituzionale: tassa extraprofitti all'Erario, non alle Regioni  

La Corte costituzionale ha giudicato in parte inammissibili e in parte infondati i rilievi della Regione a statuto speciale.

Innanzitutto, la Consulta ha puntualizzato che deve essere certamente esclusa la possibilità di un’interpretazione estensiva o analogica delle disposizioni che compongono il sistema di finanziamento della Regione.

Occorre evitare, infatti, una tensione nel rapporto tra principio unitario e principio autonomistico (art. 5 della Costituzione), che potrebbe mettere in crisi le istanze di solidarietà e di eguaglianza del disegno costituzionale, tralasciando le esigenze di perequazione in favore delle aree più svantaggiate del Paese.

È vero che la provvista di cui dispone la Regione è diretta anche a compensare gli svantaggi strutturali propri del territorio montano e a finanziare funzioni ulteriori rispetto a quelle assegnate alle regioni ordinarie, come ad esempio la gestione e la retribuzione del personale scolastico.

Resta fermo, tuttavia, che il sistema di finanziamento per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome risulta, in concreto, più favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di autonomia.

Contributo di solidarietà diverso da Ires

Il contributo di solidarietà previsto dalle disposizioni impugnate - ha quindi continuato la Corte - a prescindere dal suo carattere tributario o meno, non si identifica con l’Ires, risultando evidente la diversità della grandezza economica sulla quale è assisa l’aliquota.

Esso, infatti:

Da quanto detto, discende che sul gettito di tale contributo straordinario, anche se percepito nel territorio regionale, la Regione non può vantare alcuna pretesa.

E ciò:

Senza contare - si legge nella decisione - che l’estensione del quadro finanziario in parola, al di là di quanto espressamente previsto nella relativa normativa, comporterebbe anche la rottura della giustificazione dello stesso rispetto alle funzioni attribuite alla Regione: il primo verrebbe ad essere incrementato nonostante rimangano immutate le seconde.

Le disposizioni impugnate, in definitiva, non pongono principi di coordinamento della finanza pubblica la cui applicazione è richiesta alle Regioni, ordinarie o speciali.

Risultavano non pertinenti, pertanto, i parametri evocati dalla ricorrente.

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