Contributo a fondo perduto: l'interdittiva antimafia non osta all'accesso

Pubblicato il 15 aprile 2022

Il legale rappresentante della Srl destinatario di un'informazione interdittiva antimafia non può ritenersi soggetto cui è precluso l'accesso al contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni.

Tale preclusione, infatti, opera solo nei riguardi dei soggetti destinatari di un provvedimento definitivo con cui è applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Codice antimafia.

Fondo perduto Covid anche al destinatario di interdittiva antimafia

Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14731 del 14 aprile 2022, con cui è stata annullata, senza rinvio, la decisione confermativa di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nei confronti del rappresentante legale di una Srl.

Quest'ultimo era indagato del reato previsto dall'art. 36-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) per aver percepito il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del Dl n. 41/2021 omettendo di dichiarare di essere destinatario di un'informazione interdittiva antimafia.

L'imprenditore si era rivolto alla Corte di legittimità, lamentando di non poter essere considerato un soggetto cui è impedito l'accesso al contributo Covid in esame.

Contributo escluso solo con misura di prevenzione da provvedimento definitivo

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini, i quali, sul punto, hanno evidenziato come l'ambito soggettivo della preclusione riguardi le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione espressamente indicate.

L'interdittiva antimafia, invece, è un provvedimento amministrativo avente natura cautelare e preventiva, volto alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra imprese e del buon andamento della PA.

A differenza di quanto affermato dai giudici di merito, quindi, l'indagato non poteva essere considerato destinatario della citata preclusione, in quanto l'interdittiva antimafia non è giuridicamente una delle misure di prevenzione indicate dal Codice antimafia.

Il Tribunale, mediante un'inammissibile applicazione analogica in malam partem della norma, aveva ritenuto erroneamente sussistente il fumus del reato contestato, estendendo la preclusione soggettiva prevista dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 anche al soggetto destinatario dell'interdittiva.

Tale soggetto, in realtà, in quanto destinatario solo dell'informazione, poteva percepire il contributo a fondo perduto, non essendo nelle condizioni "incapacitanti" previste dalla normativa.

Da qui l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata per insussistenza del requisito del fumus commissi delicti, con conseguente restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto.

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