Ok al contributo a fondo perduto COVID-19, di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, anche per le imprese individuali che garantiscono la continuità aziendale di società estinte. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta anche laddove si verifichi una trasformazione regressiva da Sas a impresa individuale, con conseguente riduzione di reddito relativa alla precedente società estinta.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 320 dell’8 settembre 2020.
L'art. 25 del D.L. n. 34/2020, nell'ambito del Titolo II dedicato al “Sostegno all'impresa e all'economia”, ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, il predetto articolo prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al Dpr. n. 917/1986.
Per poter accedere al contributo a fondo perduto è necessario che:
Con riferimento alle operazioni di riorganizzazione, con la circolare n. 15/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di specificare che occorre considerare gli effetti di tale evento:
Quindi, nell'ipotesi in cui - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020 - l'attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all'unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l'ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell'operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita.
Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che – in caso di trasformazione regressiva da Sas a impresa individuale – è possibile fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020.
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