Con la circolare n. 81 dell’11 luglio 2024, l’Inps fornisce il quadro aggiornato delle aliquote contributive da applicare ai fini del calcolo della contribuzione volontaria nel settore agricolo per l’anno 2024.
La circolare, riproponendo il consueto schema degli anni precedenti, illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari e di quelli integrativi volontari per le varie categorie di lavoratori agricoli:
Entriamo nel dettaglio.
Per i lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato l’aliquota da applicare dal 1° gennaio 2024 è pari al 30,10% di cui il 29,99% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.
Tale aliquota è applicabile ai lavoratori sia se autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 sia se autorizzati dal 31 dicembre 1995.
Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali gli importi settimanali dei contributi volontari da versare, secondo le 4 classi di reddito settimanale, con decorrenza 1° gennaio 2024, sono i seguenti:
NOTA BENE: L’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a 66,74 euro settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995 e a 79,02 euro settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995 (articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990).
Con la circolare n. 81 dell’11 luglio 2024, l'Inps fa presente che per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato i contributi integrativi vanno parametrati tenendo conto dell’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS (pari a 30,10% per il 2024) e che l’importo del contributo integrativo volontario può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue (articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432).
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano invece a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e su base provinciale dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale (per l’anno 2024, dal decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 maggio 2024, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero il 22 maggio 2024).
Ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, a seconda che siano autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Coloni e mezzadri autorizzati prima del 12 luglio 1997
Per i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) autorizzati prima del 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), i contributi volontari per l’anno 2024 vanno versati secondo gli importi riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla circolare n. 81/2024.
NOTA BENE: L’Inps rileva che l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
Coloni e i mezzadri autorizzati dopo il 12 luglio 1997
Per i coloni e i mezzadri reinseriti invece nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) autorizzati dopo il 12 luglio 1997, per le domande accolte con decorrenza 2024, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Il contributo integrativo è costituito dalla somma dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio (pari a 22,79 euro) e dell’importo, a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione, applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Categoria |
Aliquota 2024 |
Note |
---|---|---|
Lavoratori agricoli dipendenti |
30,10% |
Di cui 29,99% per la quota pensione e 0,11% come aliquota base |
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali |
|
|
Classe di reddito settimanale 1 (fino a 267,87 euro) |
66,67 euro |
Contributo settimanale |
Classe di reddito settimanale 2 (oltre 267,87 euro e fino a 357,16 euro) |
77,39 euro |
Contributo settimanale |
Classe di reddito settimanale 3 (oltre 357,16 euro e fino a 446,45 euro) |
98,81 euro |
Contributo settimanale |
Classe di reddito settimanale 4 (oltre 446,45 euro) |
120,25 euro |
Contributo settimanale |
Importo minimo settimanale |
66,74 euro |
Autorizzazione prima del 31 dicembre 1995 |
Importo minimo settimanale |
79,02 euro |
Autorizzazione dopo il 31 dicembre 1995 |
Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato |
30,10% |
Aliquota IVS |
Piccoli coloni e compartecipanti familiari |
|
Salari medi convenzionali (determinati su base provinciale) |
Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) |
|
|
Autorizzati prima del 12 luglio 1997 |
Vedi Allegato n. 2 alla circolare n. 81/2024 |
Commisurati alla retribuzione media settimanale, aggiornata all’indice del costo della vita |
Autorizzati dopo il 12 luglio 1997 |
Somma del contributo integrativo e del contributo base |
Basato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".