Contributi volontari per i lavoratori agricoli: aliquote di calcolo per il 2023

Pubblicato il 25 luglio 2023

Con la circolare n. 69 del 24 luglio 2023, l’INPS traccia il quadro aggiornato delle aliquote contributive da applicare ai fini del calcolo della contribuzione volontaria nel settore agricolo per l’anno 2023.

La circolare, riproponendo lo schema degli anni precedenti, illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari e dei contributi integrativi volontari per le varie categorie di lavoratori agricoli:

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato l’aliquota da applicare dal 1° gennaio 2023 è pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.

Tale aliquota è applicabile ai lavoratori sia se autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 sia se autorizzati dal 31 dicembre 1995.

Lavoratori agricoli autonomi

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali gli importi settimanali dei contributi volontari da versare, secondo le 4 classi di reddito settimanale, con decorrenza 1° gennaio 2023, sono i seguenti:

ATTENZIONE: L’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a 63,32 euro settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995 e a 74,97 euro settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995 (articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990).

Contributi integrativi volontari

Con la circolare n. 69 del 24 luglio 2023, l'INPS fa presente che per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato i contributi integrativi vanno parametrati tenendo conto dell’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS (pari a 29,90% per l’anno 2023) e che l’importo del contributo integrativo volontario può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue (articolo 4, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432).

Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano invece a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e su base provinciale dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale (per l’anno 2023, dal decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023, cfr. Allegato 1 alla circolare in commento).

Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Infine, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) autorizzati prima del 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), i contributi volontari per l’anno 2023 vanno versati secondo gli importi riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla circolare n. 69 del 24 luglio 2023.

NOTA BENE: L’INPS rileva che l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.

I coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) autorizzati dopo il 12 luglio 1997, per le domande accolte con decorrenza  2023, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Il contributo integrativo è costituito dalla somma dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio (pari a 21,62 euro) e dell’importo, a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione, applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

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