Chiarimenti in arrivo dall’Inps, con circolare n. 80 dell’11 luglio 2022, in ordine alla contribuzione volontaria di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato alla luce delle novità normativa introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, infatti, dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale dei giornalisti è trasferita, ovviamente limitatamente alla gestione sostitutiva, dall’Inpgi all’Inps e quindi, dalla medesima data, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Ne deriva l’estensione agli stessi soggetti anche della disciplina in materia di prosecuzione volontaria, regolata dal D.P.R. 1432/71, dalla L. 47/83 e dal D.Lgs 184/97.
Condizioni necessarie per l’autorizzazione sono la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro e la contestuale titolarità di uno dei requisiti minimi di contribuzione; cause ostative ai versamenti, sono invece l’accredito di contribuzione obbligatoria o figurativa per i medesimi periodi e la titolarità di pensione diretta.
La contribuzione volontaria versata è equiparata a quella obbligatoria sia per il raggiungimento del diritto a pensione sia per la determinazione della relativa misura, e la relativa autorizzazione mantiene efficacia fino al momento del pensionamento.
La domanda va presentata attraverso i seguenti canali:
Non sono previsti termini di decadenza, fermo restando che l’autorizzazione ai relativi versamenti decorre dalla data della richiesta.
La domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo è considerata come richiesta di prosecuzione volontaria, con conseguente rilascio d’ufficio dell’autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata in presenza di uno dei seguenti requisiti contributivi:
Il requisito di contribuzione è soddisfatto anche dalla contribuzione confluita nella gestione assicurativa mediante riscatto, computo, trasferimento, ricongiunzione, da quella figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita di lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali e da quella accreditata per integrazione salariale.
Sono esclusi invece dalla verifica dei requisiti contributivi i periodi di contribuzione figurativa per malattia, interruzione del lavoro per maternità, servizio militare, disoccupazione, le eventuali maggiorazioni dell’anzianità contributiva.
L’autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla domanda e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato. Nel caso in cui la domanda venga presentata di sabato, l’autorizzazione avrà decorrenza dal sabato successivo.
La misura del contributo volontario va determinata applicando l’aliquota di finanziamento IVS, pari al 33% al valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dall’assicurato nelle ultime cinquantadue settimane di contribuzione effettiva antecedente la domanda di autorizzazione, nel rispetto del minimale.
Nell’individuazione del periodo contributivo di riferimento sono considerati anche l’eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso e le somme percepite a titolo di mensilità aggiuntive e, ovviamente, l’indennità sostitutiva del preavviso.
I contributi volontari sono versati per trimestri solari, entro la data del:
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