Aumenta la spesa per la prosecuzione volontaria dei contributi INPS. Per i lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, il contributo minimo è di 67,72 euro a settimana (3.521,23 euro annuali). Mentre per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995, il contributo minimo non può essere inferiore a 57,19 euro a settimana (2.973,84 euro annuali).
Con la Circolare n. 42 del 13 marzo 2019, l’INPS ha illustrato i valori e le tabelle di ripartizione dei contributi volontari da versare nell’anno 2019, relativi ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data. Ecco come si differenza l’importo dei contributi volontari a seconda della categoria di lavoratore in trattazione.
A seguito della variazione percentuale dell’Indice dei prezzi al consumo (FOI), fissata nella misura dell’1,1% (tra il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018), l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. Mentre per i lavoratori dipendenti autorizzati sino al 31 dicembre 1995, l’aliquota contributiva si abbassa al 27,87%.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2019:
Per determinare il costo della contribuzione volontaria, su detti importi occorre applicare le anzidette aliquote contributive, che si differenziano in base alla data di autorizzazione, ossia se antecedente o successiva al 31 dicembre 1995.
Per quanto riguarda gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato Spa, l’aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria è pari al 33%.
Mentre per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive. Essi sono differenziati in relazione:
Nel dettaglio, essi ammontano al:
Con riferimento ai contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST), per quest’anno non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta rispetto all’anno scorso, che si conferma quindi al 32,65%.
Per gli artigiani ed esercenti attività commerciali, la contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previsti dall’art. 3 della L. n. 233/1990. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
Ad esempio, nel caso di un artigiano con reddito fino a 15.878 euro, la contribuzione mensile è di 317,56 euro. Il commerciante, invece, dovrà corrispondere un importo di 318,75 euro per vedersi accreditare un mese di contributi.
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata INPS deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
A tal fine deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2019, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate.
Quindi, l’importo minimo dovuto dagli iscritti alla Gestione separata in caso di prosecuzione volontaria dei versamenti, non può essere inferiore a:
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