Il trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di alcune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19, è l’oggetto della risposta ad interpello n. 494 del 21 ottobre
L’Istante è un Comune la cui Giunta, con propria delibera, ha approvato l’erogazione di contributi una tantum a favore di alcune imprese del proprio territorio, che hanno subito una grave crisi economico-finanziaria a causa della chiusura causata dall’emergenza sanitaria, sullo spunto di quanto disposto dal Governo nazionale relativamente al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Dl n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio).
Il Comune ha assoggettato il contributo, quale intervento di carattere straordinario e sociale, alla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’articolo 28 del Dpr n. 600/1973, ma vista la sua affinità con gli altri strumenti di sostegno sociale previsti dal “Rilancio”, ritiene che questi ultimi debbano essere sottoposti al medesimo trattamento tributario e non debbano pertanto essere assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto.
L’Agenzia ricorda che il contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25 del Dl n. 34/2020, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, ai fini IRES ed IRAP e, pertanto, non è soggetto alla ritenuta prevista dall’articolo 28 del DPR 600/73.
Lo stesso trattamento, però, non può essere riservato ad altre fattispecie in ragione della circostanza che le norme di esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione.
Alla luce di quanto detto, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta.
La specifica norma relativa alla ritenuta d’acconto al 4% prevede che tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l'acquisto dei beni strumentali.
Secondo quanto riferito dall’istante, il contributo in oggetto non è diretto all'acquisto di beni strumentali, bensì si sostanzia in un sostegno economico straordinario alle imprese.
Pertanto, in assenza di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a tali erogazioni, il contributo una tantum concesso alle imprese in difficoltà assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, perciò, al momento della sua erogazione, è da assoggettare alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4%, come del resto riportato nella delibera comunale.
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