Contributi sisma centro Italia Procedure e modalità di concessione

Pubblicato il 26 ottobre 2017

L’art. 20-bis, aggiunto nel DL n. 189 del 2016, ha disposto, per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui  agli allegati 1 e 2 al DL n. 189/2016,  la concessione di contributi, a condizione che le imprese abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

Con decreto MiSE, di concerto col Mef, dell’11 agosto 2017 – in “Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24/10/2017 – sono fissati i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo di detti contributi.

Presentazione della domanda e concessione del contributo

Le imprese interessate devono presentare la domanda ai vice commissari, in base al modulo di domanda che prevede una DSAN attestante il possesso dei requisiti richiesti, l'ammontare della riduzione del fatturato e l'importo dei costi di produzione a fronte dei quali è richiesto il contributo. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione riferita a una o più unità produttive ubicate nei territori indicati.

Qualora i vice commissari richiedano alle imprese l’integrazione di documenti o chiarimenti, le stesse sono tenute ad inviare la risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

I contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, mentre le domande di contributo sono istruite dai vice commissari secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione, in caso di conclusione dell’istruttoria in modo positivo, i vice commissari procedono all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria.

Beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione:

E' richiesta l'operatività nei territori delle province antecedente al 24 febbraio 2016, tranne che per le  imprese della provincia di Ancona, che devono risultare operanti nei territori antecedentemente al 26 aprile 2016, e per le imprese della  provincia di Pescara, che  devono risultare operanti nei territori antecedentemente al 18 luglio 2016;

Le imprese devono dare dimostrazione della riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento.

Le imprese devono esercitare nell’ambito delle seguenti attività: in tutti i settori,  tranne quelli dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura, in caso di imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane; nei settori di cui all'allegato 1 del decreto dell’11 agosto 2017, in caso di imprese non iscritte all'albo delle imprese artigiane.

Agevolazioni concesse

Alle imprese richiedenti  può essere concesso un contributo di importo non superiore:

I contributi sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese negli esercizi 2017 e 2018. Tali costi sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 30 per cento della riduzione del fatturato.

Per le imprese soggette al deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese, la riduzione del fatturato è determinata sulla base dei dati riscontrabili dai bilanci approvati e depositati.

Per le imprese non tenute al deposito del bilancio, la riduzione del fatturato è determinata in base ai dati rinvenibili nelle dichiarazioni dei redditi.

 

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