Sui contributi erogati dalle Regioni, cofinanziati da Fondi strutturali, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE), sono stati effettuati dei rilevanti cambiamenti normativi, al susseguirsi della pandemia da Covid, per consentire interventi di rafforzamento dei sistemi sanitari e di contrasto e mitigazione degli effetti economici e sociali che ne sono conseguiti.
A livello nazionale, il decreto Rilancio ha ridisegnato la disciplina del contributo dei fondi strutturali europei per far fronte alla crisi in atto. Pertanto, si fa presente che le risorse originariamente provenienti dal bilancio europeo, per finanziare progetti con fondi strutturali, sono state ritirate per consentire la certificazione delle spese emergenziali. Detti progetti sono ora finanziati con risorse nazionali, attraverso il fondo per lo sviluppo e la coesione.
La Regione istante chiede come deve trattare fiscalmente gli aiuti erogati a favore delle imprese che hanno partecipato a Bandi di progetti europei.
Infatti, occorre considerare l’art. 10-bis del Decreto Ristori, il quale prevede che gli aiuti erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef e Irap.
Dunque, visto che i contributi corrisposti dalla Regione si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti all'emergenza da Covid-19, il disposto dell’art. 10-bis suddetto non può trovare spazio. Manca il requisito della diversità.
In sostanza, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 588 del 15 settembre 2021, afferma che tali contributi:
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