Va riconosciuta la deducibilità dal reddito professionale dei contributi obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del Notariato.
Detti contributi, in quanto versati dai professionisti sugli onorari loro spettanti, vanno indubbiamente considerati come “inerenti”, connessi, ossia, all’attività professionale svolta.
Il concetto di inerenza, infatti, non può essere limitato alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ma va esteso anche a quelle che costituiscono conseguenza del reddito prodotto.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 321 del 10 gennaio 2018, con la quale è stato confermato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità favorevole alla deducibilità dei contributi obbligatori versati dai notai dopo che l’Agenzia delle Entrate ne aveva chiesto una rivisitazione.
Nella vicenda di specie, la Suprema corte era stata adita dall’Amministrazione finanziaria per impugnare la decisione con cui la CTR aveva annullato degli avvisi di accertamento notificati ad un notaio sulla base dell’operato disconoscimento della deducibilità dal reddito professionale dei contributi previdenziali obbligatori versati dal medesimo alla Cassa di appartenenza.
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